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Firma Elettronica Avanzata o Qualificata

Introduzione


La firma elettronica avanzata FEA è definita come una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:

  1. è connessa unicamente al firmatario;
  2. è idonea a identificare il firmatario;
  3. è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
  4. è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

 

La FEA è disciplinata da:

  1. Regolamento UE 910/2014 (di seguito “eIDAS”);
  2. Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm (di seguito “CAD”);
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.02.2013 (di seguito “DPCM”). 

 

La FEA è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il firmatario e il soggetto che eroga soluzioni di FEA. A differenza dalla firma digitale che prevede una apposita tecnologia, la FEA è un processo.

 

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.